27
Apr2022

SOPRINTENDENZA E PANNELLI FOTOVOLTAICI: QUANDO L’AMMINISTRAZIONE PUÒ OPPORSI ALL’INSTALLAZIONE?

Consiglio di Stato, sent. n. 2242/2022

Una società intendeva realizzare un impianto fotovoltaico in area agricola, ma in sede di conferenza di servizi, sebbene tutte le Amministrazioni coinvolte avessero espresso parere favorevole, la Soprintendenza formulava parere contrario. Tale diniego era motivato dal fatto che i pannelli, posizionati a terra, avrebbero danneggiato il paesaggio e la vicina area archeologica.

Secondo la società, l’impianto non sarebbe stato visibile in ragione della conformazione del territorio, sul quale non sussisteva altresì alcun vincolo paesaggistico.

Inoltre, il Piano territoriale paesistico regionale consentiva la realizzazione di impianti e, per effetto del Decreto Governance PNRR e semplificazioni (DL 77/2021), gli interventi non sostanziali erano assentibili mediante procedura autorizzativa semplificata a cui la Soprintendenza non poteva opporsi.

Ad avviso del giudice amministrativo il MIBACT, quale “Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali” (cfr. art. 14-quinquies, l. n. 241 del 1990), può legittimamente svolgere l’opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata.

La Soprintendenza, pertanto, può opporsi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico solo se sull’area in interesse sia stato apposto un previo vincolo ambientale o paesaggistico.

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