28
Mar2024

FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO: L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO FORNISCE CHIARIMENTI

L’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001, prevede, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, non sia possibile, l’irrogazione di “una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.

Premesso che la sanzione deve essere pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile a seguito della realizzazione delle opere abusive e che rilevano i criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, come prospettato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria, l’espressione “ultimo costo di costruzione” potrebbe essere interpretata in due modi:

  1. secondo una prima interpretazione, tale costo va determinato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale e poi il relativo importo va aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione;
  2. per un’altra interpretazione, esso va determinato con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, e l’importo così ottenuto va incrementato sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione.

Con la sentenza n. 3/2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che questa seconda lettura – che valorizza la virgola che segue la parola “abuso” – rileva che il termine “aggiornato” fa riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con il decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, ossia al decreto ministeriale emesso in prossimità all’esecuzione dell’abuso.

Pertanto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001, devono essere effettuate due distinte operazioni:

  1. individuare il costo di produzione, determinato con il decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso;
  2. attualizzare l’importo della sanzione, individuato sulla base del costo di costruzione, applicando l’indice ISTAT.

L’aumento di valore dell’immobile va individuato sulla base dei criteri contenuti nella legge n. 392/1978, calcolando la superficie convenzionale e considerando il costo unitario di produzione secondo il decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso: la moltiplicazione tra i due termini indica il costo di produzione complessivo, ossia l’aestimatio, che va aggiornato (taxatio) sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione.

In questi termini, va indicizzato non l’importo indicato nel decreto ministeriale, ma quello aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Questa soluzione, da un lato, consente di specificare quale deve essere il decreto ministeriale da utilizzare e, dall’altro, spiega perché nella frase vi sia una virgola dopo il termine “abuso”.

Per quanto attiene, invece, all’interpretazione dell’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, la medesima Adunanza Plenaria ha ritenuto che rilevi il dato testuale, con la conseguenza che, per tale, debba intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive.

Copyright © 2024 Studio Legale Salvemini, Tutti i diritti riservati