20
Apr2022

“CUMULO ALLA RINFUSA”: IL TAR LAZIO FA CHIAREZZA

Con la sentenza n. 2571 del 3 marzo 2022, il TAR Lazio ha fatto chiarezza sul regime di operatività del c.d. “cumulo alla rinfusa” previsto dall’art. 47 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal “Decreto sblocca cantieri” nel 2019.

L’art. 47, D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, al comma 2, dispone che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto” e, al comma 2-bis, stabilisce che “la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”.

Pertanto, ad avviso del Collegio, non possono essere ritenuti sussistenti per effetto del principio del c.d. “cumulo alla rinfusa” i requisiti, non posseduti dalla consorziata, ma posseduti dal Consorzio in proprio.

L’art. 47, D.lgs. n. 50/2016, infatti, ha sancito il principio secondo cui, in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica dell’effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ripristinando l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa” alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

In materia, si evidenzia che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 18.03.2021, n. 5), il peculiare meccanismo del “cumulo alla rinfusa” ha radici nella natura del consorzio stabile e si giustifica in ragione:

  1. del patto consortile, comunque caratterizzato dalla causa mutualistica;
  2. del rapporto duraturo ed improntato alla stretta collaborazione tra le consorziate avente come fine “una comune struttura di impresa”.

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