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Gen2024

IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLA DIFFERENZA TRA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E NUOVA COSTRUZIONE

Con la sentenza n. 9201 del 24 ottobre 2023 il Consiglio di Stato si è soffermato sulla distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

In argomento, occorre premettere che, tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, i confini, nella pratica, sono piuttosto labili, giacché la giurisprudenza aveva già avuto modo di far rientrare nella nozione di nuova costruzione anche tipologie di interventi solitamente etichettati come ristrutturazione ove, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’edificio, si abbia una modifica radicale dell’immobile, rendendo l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

D’altra parte, la giurisprudenza, già da tempo, qualificava come ristrutturazione edilizia gli interventi consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, purché tale ricostruzione sia fedele, cioè dia luogo ad un immobile identico al preesistente per tipologia edilizia, sagoma e volumi, dovendo essere altrimenti l’intervento qualificato come di nuova costruzione. 

Di conseguenza, il tratto distintivo della ristrutturazione edilizia era, dunque, costituito dall’esistenza, tra l’edificio preesistente all’intervento e l’edificio risultante dall’intervento di una relazione di continuità, tale da essere percepita esternamente e da giustificare l’affermazione secondo cui l’edificio preesistente continuava ad esistere anche dopo l’intervento di ristrutturazione. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito come rientrino nell’ambito della ristrutturazione edilizia quell’insieme di opere che danno vita ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso: tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.

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