04
Mag2022

IL TAR LAZIO SI PRONUNCIA SULLE FALSE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA D’APPALTO

Con la recente sentenza 26 aprile 2022, n. 5008, il TAR Lazio – Roma ha accertato la legittimità dell’annotazione interdittiva nel Casellario informatico presso l’A.N.A.C. disposta ex art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, per avere l’impresa partecipante ad una gara di appalto di forniture reso false dichiarazioni in merito alle caratteristiche tecniche del prodotto offerto, presentato dall’impresa come equivalente al prodotto richiesto dal bando di gara, configurandosi una colpa grave a carico dell’operatore economico non potendo quest’ultimo non essere a conoscenza delle difformità tra quanto dichiarato e quanto offerto alla stazione appaltante.

L’imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata secondo i parametri civilistici della colpa, “intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di “diligenza” che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell’attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell’agente modello”.

Si deve considerare sussistente la gravità del comportamento, in mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista. 

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