02
Feb2022

QUALI EFFETTI DERIVANO DALLA NATURA PERMANENTE DEGLI ILLECITI EDILIZI?

Consiglio di Stato, n. 204/2022

Con sentenza n. 204 del 12 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha chiarito la disciplina normativa applicabile agli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica.

Come noto, essi hanno carattere permanente, nel senso che un immobile realizzato mediante un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva e la situazione di illiceità posta in essere con l’opera abusiva viene meno solo con il conseguimento delle autorizzazioni in sanatoria, paesaggistiche o urbanistico-edilizie, oppure con il ripristino dello stato dei luoghi.

In proposito, si osserva che dalla natura permanente dell’illecito edilizio deriva l’obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento repressivo. Nel dettaglio, l’abuso edilizio, avendo natura di reato permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi. Pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è posto in essere e, dall’altro, in sede di repressione del medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa.

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