09
Feb2022

Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni autonome. L’occhio della Corte Costituzionale sui pareri dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

La Corte Costituzionale si è, recentemente, espressa, con la sentenza n. 26 del 28 gennaio 2022, su un tema di particolare interesse, attinente il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni autonome.
Nello specifico, la Corte è stata chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, al fine di ottenere la sospensiva e l’annullamento – previa declaratoria di non spettanza allo Stato – dei pareri espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nella parte in cui dispongono, in modo sistematico, la non applicazione della legge della Regione Sardegna n. 1/2021, modificativa della legge 8/2015, sul mero presupposto che la stessa sia attualmente oggetto di impugnazione costituzionale.
Preliminarmente, i Giudici Costituzionali hanno chiarito come il conflitto promosso dalla Regione autonoma Sardegna presenta specifico tono costituzionale, atteso che il ricorrente non lamenta una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Le doglianze regionali, infatti, non hanno ad oggetto l’erronea interpretazione o l’errata individuazione della normativa da applicare nel caso concreto, ma la dichiarata volontà delle Soprintendenze di Cagliari e di Sassari di non dare applicazione alla richiamata legge regionale.

Tanto premesso, la Corte si è, successivamente, domandata se: a) la condotta delle Soprintendenze sia effettivamente qualificabile in termini di disapplicazione della legge regionale 1 del 2021 e b) se tale condotta sia o meno legittima, data la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della richiamata normativa regionale.
Con riguardo al primo quesito, è stato chiarito come i pareri negativi resi dalle Soprintendenze – lungi da fondarsi su ragioni attinenti l’impatto sul paesaggio degli interventi urbanistici proposti – confermano la voluta intenzione delle autorità amministrative statali di negare efficacia a un atto legislativo regionale, così violando gli artt. 127, 134 e 136 Cost.
Con riguardo al secondo quesito, inoltre, viene ricordato come le richiamate disposizioni costituzionali delineano un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo. Ne consegue che le stesse, anche se impugnate, nelle more del giudizio costituzionale, conservano la loro efficacia ed applicazione.

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