07
Giu2023

COSA CARATTERIZZA UNA SERRA FOTOVOLTAICA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE?

Visto che l’art. 14, comma 2, del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) prevede una tariffa premiale per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, con la sentenza n. 3992 del 19 aprile 2023, il Consiglio di Stato, sez. II, ha fatto chiarezza in ordine alla distinzione tra frangisole e serra fotovoltaica ai fini dell’ammissione a detta tariffa incentivante.

A tal fine, il Consiglio di Stato ha richiamato le regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti adottate dal GSE ai sensi del citato decreto che recano la definizione di “serra fotovoltaica”, distinguendola dal “frangisole”.

In particolare, il frangisole è definito come “struttura collegata alle superfici verticali di edifici, atta a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti”, mentre la serra fotovoltaica è definita come “struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili”.

In questi termini, la definizione di serra fotovoltaica non prevede tra gli elementi costitutivi che le chiusure, sebbene stagionalmente rimuovibili, siano ancorate al manufatto mediante agganci fissi. Per contro, la rimovibilità delle stesse ne presuppone logicamente il posizionamento in via non continuativa, in ragione delle esigenze della coltivazione.

Inoltre, la rimovibilità stagionale della chiusura laterale delle serre esclude che le pareti laterali delle stesse siano elemento strutturale necessario all’impianto ed all’opera sulla quale lo stesso è stato allocato. Pertanto, nella categoria di opere, funzionali all’integrazione tra impianto e manufatto, non pare possano inserirsi le pareti laterali in pvc delle serre che, anche ove parzialmente mancanti, non pregiudicano il corretto funzionamento e dell’impianto fotovoltaico e della serra agricola, che mantiene una sua funzionalità a prescindere dalla sua completa chiusura laterale.

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