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Giu2023

LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL’APPALTATORE, SALVO IL CASO DEL “NUDUS MINISTER”

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15661 del 5 giugno 2023, ha ribadito il principio per cui l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Sotto altro, ma collegato, profilo, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Peraltro, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario ove in tema di azione ex art. 1669 c.c. possano essere chiamati a rispondere l’appaltatore il direttore dei lavori o anche il progettista, non determinandosi, per ciò solo, un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti. Con la conseguenza che, salvo a ricorrere l’ipotesi di esonero sopra descritta, l’appaltatore, può essere chiamato a rispondere del danno eventualmente procurato in solido con il direttore dei lavori.

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