SINDACO E GESTIONE DEI RIFIUTI – QUALI RESPONSABILITÀ?

Corte di Cassazione, sentenza n. 18024/2023

La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sulla responsabilità dell’imputato per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, ha avuto modo di enucleare un importante principio di diritto in merito alla responsabilità del sindaco di un comune in relazione alla gestione dei rifiuti.

Richiamando la disciplina dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, art. 127), sottoposti alla disciplina dei rifiuti sia nel caso di mancato trattamento nell’impianto di depurazione, sia quando il trattamento venga effettuato in luogo diverso o in modo incompleto, inappropriato o fittizio, ha evidenziato quanto segue.

In merito alla posizione del sindaco, rispetto all’attività di gestione di rifiuti, occorre richiamare il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 107, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, secondo cui ai dirigenti degli enti locali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In quest’ottica si è affermato che sebbene la disposizione in esame distingua tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, è evidente che il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate; egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico – operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente.