06
Lug2022

SE NASCONDI I PRECEDENTI PENALI NON TURBI L’ASTA

L’imprenditore che non dichiara i propri precedenti penali non commette il reato di turbativa d’asta. Così si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con sentenza 24772/2022.
Secondo il giudice di legittimità la turbativa di una gara sussiste se il comportamento dell’agente lede il principio della libera concorrenza che la norma incriminatrice intende tutelare.
Tuttavia, l’art. 353 c.p. richiede che tale condotta avvenga attraverso “mezzi fraudolenti” che consistono in qualsiasi attività ingannevole, diversa dalle condotte tipiche descritte nella disposizione, che sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche con anomalie nella procedura e a pregiudicare l’effettività della libera concorrenza, che presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di corrette informazioni.
Tra i mezzi fraudolenti può rientrare il mendacio, anche documentale (per esempio relativo alla assenza di rapporti con altre imprese partecipanti alla gara, cioè la falsa attestazione o informazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per conseguire l’aggiudicazione), senza che il disvelamento del mendacio da parte della Pubblica amministrazione valga a rendere inidoneo il mezzo fraudolento utilizzato dall’imputato. Deve però trattarsi di mezzi che siano direttamente idonei a incidere sul corretto svolgimento di una gara già avviata. Invece, le mere falsità (materiali e/o ideologiche) realizzate per accedere alla gara costituiscono figure di reato distinte, per le modalità di esplicazione della condotta e per il bene giuridico tutelato, dall’art. 353 c.p. e autonomamente punibili, anche se comunque parimenti idonee a inficiare la legittimità amministrativa della procedura.

Copyright © 2022 Studio Legale Salvemini, All rights reserved