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Giu2022

A CHI VA INGIUNTA L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA?

Con la sentenza 20 giugno 2022, n. 5031, il Consiglio di Stato, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), la demolizione o la rimozione dell’opera abusiva va ingiunta “al proprietario e al responsabile dell’abuso” e non è previsto uno sdoppiamento della responsabilità per il caso in cui essa sia ascrivibile ad una persona giuridica.

In altri termini, l’illecito amministrativo che si estrinseca nella realizzazione di opere edilizie abusive non è tipizzato quale illecito del quale deve rispondere, a titolo personale, anche, o solo, il legale rappresentante della persona giuridica alla quale l’opera abusiva debba essere imputata; di conseguenza, quando il soggetto responsabile dell’abuso sia da individuare in una persona giuridica, sarà a quest’ultima che deve essere indirizzata l’ingiunzione di rimozione o demolizione, e non già, a titolo personale, al legale rappresentante di questa.

Il fatto, poi, che l’opera edilizia abusiva venga utilizzata non può considerarsi di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità, e quindi la legittimazione passiva alla ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l’utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell’opera abusiva (ad esempio, un affittuario o comodatario) ed alla relativa proprietà. L’ingiunzione di demolizione all’utilizzatore o al detentore dell’opera abusiva è, dunque, legittima solo se tale soggetto sia anche personalmente responsabile dell’abuso, dovendo, in caso contrario, essere diretta nei confronti del proprietario o del soggetto al quale sia materialmente ascrivibile l’abuso.

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