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Ott2023

REATI AMBIENTALI: IL LEGISLATORE INTERVIENE E INCREMENTA LE PENE

Il Parlamento ha approvato la legge n. 137 del 9 ottobre 2023 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.

In tema di reati ambientali si assiste a un inasprimento sanzionatorio, indice della volontà del Legislatore di porre sempre maggiore attenzione alla tutela ambientale.

Tra gli interventi di maggiore interesse si segnala quanto segue.

La fattispecie dell’abbandono di rifiuti commesso da privati (art. 225, d.lgs. 152/2006), finora disciplinata quale mera sanzione amministrativa, diviene un reato contravvenzionale.

Le pene per il reato di incendio boschivo (423 bis c.p.) divengono oggi la reclusione da sei a dieci anni se il delitto è commesso con dolo, e da due a cinque anni se con colpa.

Nel caso delle aggravanti del reato dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale, prodotti in un’area protetta o vincolata, è stato disposto un incremento della pena da un terzo alla metà. Qualora, invece, l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Il Legislatore, seguendo ormai il consolidato orientamento secondo cui anche la fauna e la sua tutela è piena espressione della tutela ambientale, ha novellato l’art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 inserendo la lettera c-bis) con cui si dispone l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano. Infine, si rileva come si assista all’introduzione degli Ecoreati nel novero dei delitti per i quali è possibile disporre la confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p.

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