25
Ott2023

LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI VANTAGGIO ESIGUO E VIOLAZIONE ISOLATA DELLE NORME DI PREVENZIONE

Con la sentenza n. 39129/2023, la Corte di Cassazione penale torna a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa degli enti in caso di violazione delle norme di prevenzione.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (24/04/2014, n. 38343), in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati, ai sensi dell’art. 5, D.lgs. n. 231/2001, dall’“interesse” o dal “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto:

  • il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo,
  • mentre il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.

Inoltre, è stato chiarito che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente:

  • il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e,
  • il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Sul punto, la Suprema Corte statuisce come la responsabilità amministrativa dell’ente non possa essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.

Non solo. In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Cass. Pen., 24/03/2021, n. 12149). In definitiva, la responsabilità dell’ente sussiste anche in caso di vantaggio esiguo e violazione isolata delle norme di prevenzione.

Copyright © 2023 Studio Legale Salvemini, All rights reserved