12
Ott2023

COME SI “TUTELA” LA CONVIVIALITÀ?

La questione (molto italiana) dei locali storici e della loro “vitalità”

a cura della Dott.ssa Tiziana Zanetti

Come era prevedibile, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 13 febbraio 2023, in materia di vincolo culturale di destinazione d’uso, continua a suscitare riflessioni e ad impegnare intensamente la dottrina sui diversi profili controversi che essa solleva.

Tra i diversi temi che la pronuncia incrocia, vista anche la sua corposa e complessa architettura argomentativa, uno risulta particolarmente interessante e “tradizionale”.

Il nostro Paese, dalle grandi città d’arte ai piccoli paesi, è caratterizzato dalla presenza di ristoranti, caffè, farmacie, teatri, cinema, botteghe, librerie.. nei quali si è “svolta” (il termine ovviamente va utilizzato in maniera radicale) la storia di una comunità, attraverso l’incontro e il dialogo tra persone, l’accadimento di eventi storico-culturali, la convivialità e la socialità che hanno “riempito” di significato quel luogo. Un immobile dunque che, al di là – passaggio fondamentale) del pregio architettonico, storico, storico-artistico “testimonia” la cultura di una comunità e dunque, riferendoci al criterio normativo previsto dal D.lgs. 42/2004, risulta di interesse culturale”.

I locali storici sono ormai da diversi anni oggetto d’interesse per numerose discipline: dalla storia alla storia dell’arte, dall’urbanistica all’economia, dall’antropologia al diritto, quello urbanistico, ma anche quello dei beni culturali, vista la necessità, e spesso l’urgenza, di “salvaguardarli”.

Suggeriamo alcune questioni sottese al tema, che si amplificano con la ormai famosa sentenza: quali strumenti di “protezione” mette a disposizione il D.lgs.42/2004 per i beni immateriali? Non certo quelli tipici previsti per i beni culturali-cose.

Il processo culturale, che caratterizza la storia dei locali storici e la loro specialità, come può essere normato senza limitare quella libertà, creatività e dinamicità culturale che ne costituiscono l’essenza e che trovano riconoscimento e garanzia a livello costituzionale?

Quale rapporto tra il principio di libertà dell’iniziativa economica e l’imposizione della continuità dell’attività del locale perché si mantenga vivo – il processo come si diceva poc’anzi – e dunque il suo valore culturale? «L’ammissione di un vincolo di destinazione d’uso in positivo cioè con un obbligo sostanziale di facere (e non più solo in negativo, non facere), con riferimento a uno specifico bene culturale immobiliare e a una specifica attività economica (vincolata addirittura, sembrerebbe, nelle modalità di esercizio ad hoc)[1]» andrebbe inoltre ad incidere significativamente anche sul diritto di proprietà (?). Qui ovviamente si incontra anche il tema, già evidenziato, della sostenibilità economica dell’attività imposta dalla destinazione d’uso del bene.

La sentenza propone anche una rilettura dell’art. 7-bis del D.lgs. 42/2004: aprendo a “nuovi” beni (immateriali) che possono essere oggetto di «vincolo» o più semplicemente (anche se così semplice non è…) ribadendone l’importanza, per altro già ampiamente confermata dai numerosi “indizi” normativi presenti nel diritto nazionale e in quello internazionale?

Ricordiamo, se mai servisse, che la tutela – virgolettata nel titolo della nostra Newsletter per suggerirne un utilizzo prudente poiché, pur richiamando il concetto tecnico codicistico, ne contiene anche le difficoltà “applicative” nel caso in oggetto – non può andare disgiunta dalla «valorizzazione» delle attività culturali finalizzata ad incentivare e a mantenere viva e “attuale” la vita dei locali storici, e dei moltissimi altri luoghi e beni che compongono la straordinaria ricchezza e peculiarità del nostro patrimonio culturale.

Si apre qui un ulteriore capitolo, particolarmente interessante anche sul piano giuridico.


[1] G. SEVERINI, I confini della tutela: il vincolo culturale di destinazione d’uso. Sul vincolo di destinazione per il bene culturale immobiliare: prime considerazioni su Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 5, in «Aedon», 1/2003.