06
Apr2022

La differenza tra vincolo espropriativo e vincolo conformativo di aree destinate a parco pubblico

Con la sentenza n.1142 del 16 febbraio 2022, la IV sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che la destinazione a parco pubblico, attrezzature ricreative, sportive ed a verde pubblico, data dallo strumento urbanistico ad aree di proprietà privata, non implica l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico.
La sentenza evidenzia quindi la differenza tra vincolo espropriativo e conformativo.
In particolare, i vincoli preordinati all’espropriazione riguardano beni precisamente individuati, valgono solo per le relative aree e sono funzionali alla realizzazione di un’opera pubblica, la cui attuazione non può coesistere con la proprietà privata. Essi consistono in una sorta di prenotazione di espropriazione effettuata dal Prg che, limitando la proprietà di terzi, ne azzerano il contenuto economico impedendone lo sfruttamento da parte dei proprietari. I vincoli conformativi, invece, riguardano non beni specifici e ben individuati, ma una serie indeterminata appartenente all’intera comunità locale, non azzerano la proprietà privata, ma ne conformano l’utilizzo alle destinazioni fissate dal PRG.  

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