30
Mar2022

È applicabile il soccorso istruttorio alle inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara

Con la sentenza n. 1663 del 08.03.2022, il Consiglio di Stato ha ricordato come, in tema di procedure di gara ad evidenza pubblica, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017, causa C-131/16 Archus) si sia pronunciata sul soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta, statuendo quanto segue:

  • consentire alla P.A. di chiedere ad un candidato, la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri, chiarimenti, violerebbe il principio della par condicio (poiché sembrerebbe che, ove il privato risponda positivamente, l’amministrazione abbia con questi negoziato l’offerta in via riservata);
  • non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti;
  • una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha richiamato l’ulteriore principio enunciato sempre dalla Corte di Giustizia (sentenza sez. VI, 2 giugno 2016, causa C-27/15 Pippo Pizzo), secondo cui (par. 51) il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che è impedita l’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti di gara o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che è consentito all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.

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