05
Ott2022

IL PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE PUÒ ESSERE SINTOMO DI POCA AFFIDABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO

Il TAR Lazio, Sez. III, con ordinanza n. 5918 del 16 settembre 2022, si è occupato di un caso in cui la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara adottato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c, Codice Appalti per grave illecito professionale, in ragione della pendenza di un procedimento penale a carico dell’amministratore delegato della ricorrente per reati contro la P.A..
L’esclusione è stata disposta in quanto i fatti di causa, dedotti in sede di procedimento penale pendente, sarebbero stati, di per sé, idonei a configurare gravi illeciti professionali sintomo di scarsa affidabilità dell’impresa, causando la perdita del requisito dell’affidabilità di cui all’art. 80, co. 5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016.
Nell’ordinanza cautelare, il TAR ha asserito che la stazione appaltante ha compiuto “un’autonoma e diretta valutazione della rilevanza dei fatti penali ascritti all’amministratore unico della società ricorrente e della idoneità degli stessi ad incidere il requisito dell’affidabilità dell’impresa concorrente e il rapporto fiduciario con la stazione appaltante”.
Il TAR ha anche evidenziato che “)L’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza a ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata (…)” rimettendo “la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad una valutazione discrezionale della Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e erroneità.” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 gennaio 2022, n.299; analogamente, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 dicembre 2020, n.2456).

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