17
Mag2023

CONTRATTI SOTTOSOGLIA E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

L’articolo 57 del Decreto legislativo n. 36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, reca una specifica disciplina, sia con riguardo alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, sia in merito ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Con riguardo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prima regolati dall’articolo 34 del D.lgs. n. 50/2016, l’attuale disposto normativo ha mancato di riportare la previsione secondo cui l’onere di inserire nella documentazione progettuale e di gara i criteri ambientali minimi (CAM) si applica agli affidamenti di qualunque importo.

All’indomani dell’entrata vigore del citato decreto, ci si è quindi chiesti se l’onere, previsto per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi sia, o meno, da considerarsi applicabile anche ai casi di affidamento dei contratti sottosoglia.

Un quesito che, alla luce del richiamato disposto normativo, nonché avendo riguardo dell’art. 11 TFUE, degli artt. 9, 41 Cost. e dell’art. 3 quater, comma 1 e 2, del D.lgs. 152/2006, non può che trovare risposta positiva.

Da un lato, infatti, l’art. 57 trova la propria collocazione nella Parte II del Libro II, dedicata agli istituti e alle clausole comuni degli appalti, dall’altro, l’art. 48 del citato decreto dispone espressamente, al terzo comma, che «ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate (…), le disposizioni del codice».

Ne discende un generale obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei predetti criteri.

Del resto, anche l’art. 11 del TFUE impone che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente siano integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni dell’Unione e, gli articoli 9 e 41 Cost., così come recentemente modificati, impongono in capo alla Repubblica (ossia, in senso ampio, anche in capo a privati e enti pubblici) l’onere di tutelare l’ambiente nell’interesse delle future generazioni.

Si tratta di un compito che richiede un’attività della pubblica amministrazione diretta a «consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile» (art. 3 quater, comma 1 e 2, del D.lgs. 152/2006), anche attraverso un uso strategico degli appalti pubblici.

In conclusione, gli appalti pubblici devono contribuire ad un uso equo, prudente e razionale delle risorse e, un siffatto risultato, non può prescindere dall’applicazione a tutte le procedure di affidamento, ivi comprese quelle c.d. sottosoglia, di criteri volti ad assicurare che le p.a. cerchino di ottenere beni, servizi e opere con un ridotto impatto ambientale.

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