18
Mag2023

L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEI NOSTRI «BENI CULTURALI»: ALCUNI PEZZI DEL DELICATO PUZZLE

a cura della Dott.ssa Tiziana Zanetti

Le vicende che riguardano l’utilizzo dell’immagine dei nostri più grandi Artisti e delle loro opere, che rappresentano il nostro «patrimonio culturale» (ex art. 2 D.Lgs. 42/2004), sollevano questioni tanto complesse quanto attuali, in punto di diritto d’autore, ma anche nel caso si tratti di «beni culturali» sottoposti alla normativa di tutela. Capi d’abbigliamento, auto, cibo, “esperienze”… attraverso il richiamo più o meno esplicito di opere d’arte iconiche trasmettono messaggi di immediata e potente efficacia comunicativa.  

Pur non essendo questa la sede per trattare l’argomento assai complesso e affascinante, può esserla per riflettere su alcune problematiche giuridiche che emergono da una sentenza recente, eppure “storica”, del Tribunale di Venezia relativa al divieto di utilizzo dell’immagine dell’opera leonardesca Uomo vitruviano da parte della Ravensburger in uno dei suoi famosi “puzzle”. Ne dà notizia – ottemperando a quanto disposto dall’ordinanza in oggetto – il sito delle Gallerie dell’Accademia di Venezia: passaggio già di per sé particolarmente interessante, anche sotto il profilo della comunicazione della tutela del patrimonio culturale, basato «sull’importanza e sul valore del bene culturale in questione per la collettività locale e nazionale». La condotta illecita ascritta all’azienda tedesca si sostanzia nella mancata richiesta e nel mancato ottenimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 42/2004, del consenso/autorizzazione dell’Amministrazione (il Museo) «quale custode del bene culturale e (unico) soggetto deputato alla valutazione della compatibilità dell’uso richiesto dell’immagine e nome del bene con il suo profilo culturale, identitario e valoriale (di cui è dunque garante) oltre che titolare, in via esclusiva, del diritto di utilizzazione economica dell’opera e senza pagamento di canoni di concessione e corrispettivi connessi alle riproduzioni delle opere».

Inoltre: i puzzle vengono venduti non solo in Italia, ma anche on line, nel mercato internazionale, pertanto la pronuncia del Tribunale pone in luce diverse questioni attualissime correlate all’utilizzo dell’immagine del nostro patrimonio culturale e all’”estensione” della sua «tutela» nazionale.

Altro aspetto cruciale è il rapporto tra bene culturale (materiale) e la sua immagine, incontrollabilmente diffusa tramite il web, che diventa sempre più delicato e urgente da inquadrare anche sotto il profilo giurisdizionale, nonché dell’individuazione del luogo ove si è generato il danno e del luogo ove il danno è intervenuto.

La via è aperta: ci saranno azioni legali anche da parte di altri Istituti di cultura, che non di rado vedono le proprie opere campeggiare su prodotti commerciali senza averne autorizzato l’utilizzo?

Il dibattito, anche fuori dalle aule di Tribunale, su quanto faccia bene al nostro patrimonio culturale questa “pubblicizzazione” (ben diversa dalla «valorizzazione») è più che mai acceso e vivace…

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