27
Lug2022

ADEGUAMENTO E COMPENSAZIONE DEI PREZZI POSSONO INCIDERE SULLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ED ECONOMICITÀ DI UN’OPERA PUBBLICA?

Esprimendosi in materia di appalti pubblici, il TAR Firenze, con la sentenza n. 885/2022, ha chiarito che la valutazione di “anti economicità” di un’opera prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione della procedura di gara.

I meccanismi introdotti recentemente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.

In particolare, il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla stazione appaltante.

Anche il meccanismo della revisione dei prezzi, di cui all’art. 106, D.lgs. n. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza di incrementi sostanziali.

Ciò premesso, il TAR Toscana ha statuito che l’incremento del costo dell’opera, in ipotesi pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituisce una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma è suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera. È, dunque, evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non può essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione dei suddetti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.01.2022, n. 202).

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