01
Feb2023

SERVIZIO RIFIUTI: IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E LA CRISI IMPIANTISTICA

«Appare chiara la valenza sostanziale del principio di rotazione, come diretto ad evitare la creazione di rendite di posizione, ovvero evitare che la stazione appaltante affidi i lavori sempre allo stesso affidatario o, in relazione ad un procedimento ad inviti, rivolga la propria attenzione sempre alla stessa platea di concorrenti». È questo il principio recentemente ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella Nota del Presidente dell’11 gennaio 2023, n. 5000.

Nello specifico – partendo dall’analisi di un caso in cui erano stati affidati, per anni (2019 – 2021) e senza gara, alla medesima società, plurimi (9) affidamenti diretti del servizio rifiuti, per importi complessivamente superiori a quelli individuati dall’art. 36 del Codice dei Contratti – ANAC ha ricordato come una siffatta condotta violi il principio di rotazione e le regole della concorrenza.

Sebbene, infatti, sia vero che la disciplina normativa in materia riconosca alla stazione appaltante il compito di individuare l’operatore economico con cui stipulare il contratto, è altrettanto certo che una siffatta scelta «non può dirsi del tutto libera, atteso che occorre rispettare gli specifici principi dettati, proprio con riferimento ai contratti sotto soglia, dall’art. 36, comma 1, del Codice, tra cui il principio di rotazione»; principio che può si essere derogato, ma solo in situazioni del tutto eccezionali e in presenza di uno stringente onere di motivazione.

Ne consegue il divieto di assegnare un appalto al contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca un’adeguata motivazione sulle ragioni che hanno indotto la stessa a derogare al principio di rotazione; motivazione che non può fondarsi esclusivamente su l’indisponibilità temporanea degli impianti di conferimento e sull’ampliamento dell’utenza.

In conclusione, sulla base di tali osservazioni, l’Autorità ha precisato come sia onere della stazione appaltante individuare preventivamente ulteriori operatori economici cui affidare il medesimo servizio, anche nelle ipotesi, non infrequenti, di crisi impiantistica.

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