08
Feb2023

PER L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO È APPELLABILE L’ORDINANZA RESA IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Con la sentenza n. 4 del 24 gennaio 2023, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla natura dell’ordinanza, resa nel corso del giudizio di primo grado, in materia di accesso agli atti.

In argomento, occorre premettere che il comma 2 dell’art. 116 c.p.a. prevede la possibilità di azionare la tutela di accesso agli atti anche in pendenza di giudizio proposto innanzi al giudice amministrativo avverso l’atto lesivo della sfera giuridica a difesa della quale è stata invano presentata alla P.A. l’istanza ostensiva.

La stessa norma dispone, infatti, che ‘l’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio’.

Orbene, sulla portata applicativa di quest’ultima disposizione si erano formati due orientamenti giurisprudenziali:

  1. uno fondato sulla tesi della natura decisoria dell’ordinanza;
  2. un altro elaborato sulla tesi della natura istruttoria dell’ordinanza.

Sul punto, giova specificare che le ordinanze ‘istruttorie’, al contrario di quelle ‘decisorie’, non sono appellabili, in quanto non possono mai pregiudicare la decisione della causa e, di regola, possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

L’Adunanza Plenaria, ritenendo che vada seguito il primo orientamento, ha sottolineato come il ricorso in tema di accesso, innestato nel processo principale, debba essere notificato all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati, che potrebbero anche essere diversi dalle parti già evocate in giudizio. In quest’ottica, si osserva come la richiamata necessità di rispettare le regole del contraddittorio sia coerente con la logica della natura decisoria dell’ordinanza.

Pertanto, deve ritenersi che l’ordinanza che esamina l’istanza di accesso proposta in corso di giudizio abbia valenza decisoria, in quanto incide su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio principale, così come avverrebbe nel caso di ricorso in materia di accesso agli atti proposto in via autonoma. Con la sentenza in commento, dunque, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, affermando la natura decisoria dell’ordinanza resa, nel corso del processo di primo grado, sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ha statuito che quest’ultima è da ritenersi appellabile innanzi al Consiglio di Stato.

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