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Lug2023

SANATORIA EDILIZIA E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: PRESUPPOSTI E FINALITÀ DIFFERENTI

Con la sentenza n. 3705 del 19/06/2023, il T.A.R. Campania, Sez. IV, ha chiarito come il provvedimento di condono edilizio e il certificato di agibilità siano titoli aventi presupposti e finalità differenti. Il primo attiene all’osservanza delle norme urbanistico-edilizie; il secondo, invece, serve ad accertare che l’immobile cui si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme relative alla sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Tanto premesso, il fatto di aver ottenuto il provvedimento di sanatoria edilizia non può dar luogo ad un legittimo affidamento del privato circa il sicuro rilascio del certificato di agibilità, ben potendo, ad esempio, un edificio essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, ma carente delle condizioni di salubrità ed abitabilità.

Ne deriva che il tempo trascorso fra il rilascio della sanatoria edilizia e la presentazione della richiesta di agibilità dell’immobile non è un elemento idoneo a derogare al principio di legalità e, dunque, l’eventuale affidamento riposto sulla concessione dell’agibilità è illegittimo e, come tale, non tutelabile.

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