04
Lug2023

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE E TARI – QUALI PRESUPPOSTI?

Consiglio di Stato sez. V 27/6/2023 n. 6266

La normativa primaria fissa, quale discrimen ai fini dell’applicazione della tassa, la natura dei rifiuti prodotti: si afferma in specie, in termini generali, che «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» (art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013; cfr., in tal senso, anche l’art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006), con esclusione, dunque, dei locali o aree in cui si producano rifiuti di natura speciale.

In tale prospettiva, l’art. 1, comma 649, primo periodo, l. n. 147 del 2013 stabilisce espressamente che «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente» (in tal senso, cfr. già l’art. 14, comma 10, d.l. n. 201 del 2011).

Le aree o i locali destinati specificamente alla produzione e attività di lavorazione industriale in quanto generatori di rifiuti speciali sono sottratti al prelievo Tari.

L’art. 184, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006 considera infatti rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2», e cioè se diversi dai rifiuti urbani, come definiti dal precedente art. 183, comma 1, lettera b-ter); quest’ultimo elenca a sua volta varie categorie di rifiuti, cui sono estranei quelli formati nell’ambito delle attività di lavorazione industriale, anche rispetto alla categoria generale di cui al n. 2 (i.e., «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»), considerato che, in radice, le attività di cui al richiamato allegato L-quinquies) non includono quelle relative alla lavorazione industriale.

Può dunque ritenersi pacifico che le aree e locali destinate ad attività di lavorazione industriale sfuggono ex se al prelievo Tari, in quanto produttive di rifiuti speciali. Il che non toglie che le parti di aree o locali, pur riconducibili a sede di un’industria, che siano destinate ad attività diverse dalle «lavorazioni industriali» ex art. 184, comma 3, lett. c), cit. (quali, ad es., mense, uffici, spogliatoi, o locali a questi connessi), in quanto produttive di rifiuti urbani ben soggiacciono al prelievo Tari, integrando il presupposto di cui all’art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013 (e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006), e non già quello dell’esclusione di cui al successivo comma n. 649, primo periodo (rileva, a tal fine, l’art. 184, comma 3, lett. c).

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