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Gen2023

MANCATA FORNITURA DI MASCHERINE E REATO DI FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE

Tribunale di Milano, Ufficio GUP, 13 dicembre 2022

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 dicembre 2022, in sede di giudizio abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, l’amministratore delegato di una società pubblica imputato per il reato di frode nelle pubbliche forniture per la mancata consegna di mascherine a favore della centrale di committenza della Regione Lombardia.

Il Tribunale, nella ricostruzione fattuale, ha rilevato che la condotta della centrale di committenza si era estrinsecata nella conclusione di un contratto che non lo era, avendo effettuato, senza indugio, un bonifico per poi presentare precipitosamente una segnalazione preventiva in Procura e, solo dopo questa, la contestazione di inadempimento.  

Ad avviso dell’organo giudicante, appare evidente che il comportamento della centrale di committenza, pur in un momento di esasperata concitazione quale era il periodo pandemico, è stato del tutto disordinato.

Il giudice penale, pertanto, ha ritenuto non configurabile il reato di frode nelle pubbliche forniture previsto e punito dall’art. 356 c.p., in ragione del fatto che ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Alla luce di quanto indicato, i requisiti richiesti dall’art. 356 c.p. non sono stati ravvisati e nei confronti dell’imputato è stata emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

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