01
Giu2022

L’ART. 95, COMMA 15, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALIAS IL PRINCIPIO DI INVARIANZA, LETTO DAL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza 23 maggio 2022 n. 4056, il Supremo consesso della giustizia amministrativa, prendendo le mosse dal disposto dell’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 – secondo cui “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte” – ha ribadito il principio secondo cui “la c.d. cristallizzazione della soglia d’anomalia, che trasposta sul piano pratico si traduce nell’impossibilità ex post d’individuare – per effetto di sopravvenienze maturate successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – una nuova soglia di anomalia mediante il ricalcolo delle offerte, non è ex se preclusiva della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della procedura di gara”.

Il Consiglio di Stato ha ripercorso la storia del principio di invarianza che era stato introdotto con l’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 ed è poi stato riprodotto all’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 per evitare che le variazioni sulle ammissioni/esclusioni dalle gare, ancorché accertate giurisdizionalmente, sortissero effetti in punto di determinazione delle medie e delle soglie di anomalia, da ritenersi ormai cristallizzate al momento dell’aggiudicazione. In questo modo si neutralizza l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara.

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