08
Giu2022

IL C.D. “ILLECITO PROFESSIONALE” TRA PRIVATI NON È UNA CAUSA ESPULSIVA NELL’AMBITO DI UN APPALTO PUBBLICO

Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza, per integrare un illecito professionale rilevante al fine dell’esclusione da una procedura di gara, “da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione (…) dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 307/2021).

Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia automatismo espulsivo ovvero discrezionale con riferimento all’illecito professionale avente ad oggetto una controversia tra parti private che non riguarda prodotti offerti in sede di gara che, in quanto tale, è inidoneo ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione (cfr. TAR Perugia, 26 maggio 2022 n. 339).

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