18
Gen2023

L’ABUSO EDILIZIO E L’ASSENZA DI UN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL’INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE

L’ordine di demolizione rinviene la propria disciplina nell’art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001.

Quest’ultima norma, al secondo comma, prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunga al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione.

Il carattere vincolato del provvedimento in questione importa alcuni rilevanti corollari applicativi, tra cui il seguente: l’ordinanza di demolizione è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione.

Su quest’ultimo punto esistevano in giurisprudenza due diversi orientamenti:

  1. Il primo orientamento, maggioritario, affermava che l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione e indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2016, n. 1774).

In base a tale orientamento, l’ingiunzione di demolizione è sufficientemente motivata mediante la sola indicazione dell’abusivismo edilizio accertato, ritenendosi in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione.

Il privato, che si sia visto notificare l’ordine di demolizione anche a notevole distanza nel tempo, non vanta alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione dell’opera abusivamente realizzata.

  • Un  orientamento minoritario ritiene, invece, che il trascorrere del tempo, facendo sorgere una situazione di affidamento tutelabile nel nostro ordinamento, comporti per la pubblica amministrazione l’obbligo di motivare congruamente il provvedimento sanzionatorio, illustrando in modo preciso l’interesse pubblico prevalente rispetto al mero ripristino della legalità violata (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 1016).

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., A. P., 17 ottobre 2017, n. 9) ha confermato il primo degli orientamenti esposti e ha statuito nel senso di escludere la sussistenza di uno specifico obbligo di motivazione, a carico della pubblica amministrazione, anche nell’ipotesi in cui l’ordine di demolizione intervenga quando sia decorso un notevole periodo di tempo dalla commissione dell’illecito.

Copyright © 2023 Studio Legale Salvemini, All rights reserved