IL TEMA DELL’INGENTE QUANTITATIVO NEL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

La Corte di Cassazione, con sentenza 42631/2021, ha fornito un nuovo contributo in merito alla fattispecie di cui all’art. 260, d.lgs. 152/2006.

Il Presidente di un consorzio era stato condannato per aver gestito abusivamente, al fine di far conseguire all’ente un ingiusto profitto costituito dall’abbattimento dei costi per lo smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione conciaria e confluenti nell’alveo di un torrente, così come per la ricezione dei rifiuti da trattare eccedenti il limite imposto dall’autorizzazione ambientale integrata, ingenti quantità di rifiuti liquidi provenienti sia dalla propria attività produttiva che da terzi, omettendo di impiegare adeguati quantitativi per l’abbattimento del carico inquinante, alterando altresì i risultati delle analisi del laboratorio interno al Consorzio e falsificando i campioni relativi ai controlli effettuati dall’ARPAT.

La Suprema Corte, dopo aver specificato la natura abituale delle condotte poste in essere, si è soffermata sul concetto di ingente quantitativo. Mentre il carico inquinante deriva dalla stessa natura di rifiuto dei reflui trasportati dalle autobotti, la sua eccedenza sul piano quantitativo può essere provato dallo sforamento costante da parte dell’impianto di depuramento dei limiti previsti dall’autorizzazione integrata ambientale che impone l’automatica sospensione del trattamento dei rifiuti trasportati su gomma. Tale situazione non può essere individuata a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente. In questi termini si può definire come ingente il quantitativo dei rifiuti attraverso una comparazione con l’attività abusiva nel suo complesso e, dunque, valutando l’insieme delle operazioni illecite svolte che quand’anche, ove considerate singolarmente, possano essere definite di modesta entità, devono, invece, essere riferite al materiale complessivamente gestito, e al lungo arco temporale in cui l’attività si è protratta.

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