01
Dic2021

Lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1052 cod. civ.

Una scelta obbligata

Con la sentenza n. 29422, depositata in data 21 ottobre 2021, la sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il disposto dell’art. 1052, secondo comma, cod. civ., inerente al passaggio coattivo a vantaggio di un fondo non intercluso, deve essere integrato da una lettura costituzionalmente orientata dello stesso.

Secondo il semplice dettato normativo, infatti, “il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria”.

Per i Giudici di Piazza Cavour, l’art. 1052 cod. civ. può essere invocato al fine di costituire una servitù coattiva di passo (carraio) in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva, secondo il quale l’istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.

Il Giudice del merito deve quindi valutare la necessità di costituire un passaggio coattivo ex art. 1052 cod. civ. avendo riguardo, ove necessario, all’assenso dell’autorità di vigilanza sul territorio in modo che il passaggio stesso non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio che comporterebbe per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall’art. 1051 cod. civ., u.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell’indennità, previsto dall’art. 1053 cod.civ.

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