06
Set2023

IL TAR VENETO SI PRONUNCIA SULL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SUBAPPALTO NECESSARIO O QUALIFICANTE

Con la sentenza n. 1204 del 22 agosto 2023, il Tar Veneto ha affrontato il tema del cosiddetto subappalto necessario o qualificante, confermando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa circa l’ambito di applicazione di tale istituto.

In argomento, occorre premettere che l’istituto del subappalto necessario (o qualificante) è disciplinato dall’art. 12 del D.L. n. 47/2014 (convertito con l. n. 80/2014), il quale consente ai concorrenti, privi delle qualificazioni relative ad alcune delle prestazioni previste dalla lex specialis, di partecipare alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, prevedendo, al contempo, di affidarne l’esecuzione ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste.

L’istituto persegue l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici e costituisce espressione del principio di concorrenza, in quanto è finalizzato ad estendere e favorire la partecipazione delle imprese alle gare, consentendo loro di presentare offerte anche in relazione a categorie di opere per le quali non sono autonomamente qualificate.

Atteso che la normativa suindicata disciplina l’istituto del subappalto necessario nei casi di appalti di lavori, il Tar veneziano ha confermato l’orientamento giurisprudenziale precedente che ne consente l’estensione anche agli appalti di servizi.

Con la sentenza in commento, dunque, il Tar Veneto ha chiarito che il ricorso al subappalto necessario – quando non espressamente vietato dalla lex specialis di gara – può essere ammesso anche nel caso in cui l’affidamento riguardi forniture o servizi – e non solo in caso di appalti di lavori -, vertendosi di un istituto generale di matrice pro concorrenziale, diretto a consentire la partecipazione a quegli operatori economici che possano reperire aliunde, mediante il ricorso alla suddetta figura contrattuale, prestazioni qualificate dal requisito mancante.

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