13
Set2023

LA SOGLIA DI DIFESA DELL’AMBIENTE: IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SECONDO UNA RECENTE SENTENZA

Secondo il Tar Toscana, Sez. II n. 774 del 25 luglio 2023, il c.d. « principio di precauzione », in particolare, di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), impone che laddove sussistano incertezze o anche solo un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. In tal caso l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (C.d.S. III, 3 ottobre 2019 n. 6655; T.A.R. Piemonte I, 12 dicembre 2020 n. 834). Il principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione dei valori ambientali sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti i settori ad elevato livello di protezione, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra un fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. Come più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia Comunitaria, l’esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, poiché le istituzioni sia comunitarie che nazionali sono responsabili della tutela della salute e dell’ambiente, sicché la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (T.A.R. Campania – Napoli V, 3 gennaio 2023 n. 28).

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