LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALLUVIONALI: IL DECRETO LEGGE

È recentemente stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 5 luglio 2023, n. 88, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”.

Tra le novità – applicabili ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dai suddetti eventi alluvionali ed indicati in uno specifico allegato o comunque in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza – assumono rilievo, in materia ambientale, quelle inerenti la gestione dei rifiuti.

L’articolo 9 del suddetto disposto normativo viene, infatti, dedicato alle disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, prevedendo, tra il resto, in deroga al D.lgs. 152/2006,:

  • la possibilità di classificare, salvo eccezioni (es. amianto), come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dai, già ricordati, eventi calamitosi e quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati. Una deroga che, tuttavia, salvo eccezioni, trova applicazione solo con riguardo alle fasi di raccolta e trasporto dei materiali verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo;
  • la qualifica di non rifiuto per i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché per quelli di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati;
  • la selezione e la separazione dei predetti materiali, secondo le disposizioni delle competenti Autorità;
  • la raccolta e il trasporto, se possibile per le loro caratteristiche, dei materiali derivanti dall’evento calamitoso da parte delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati, senza lo svolgimento di analisi preventive;
  • la raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici, previo consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata e notifica da parte del Comune di apposita comunicazione, contenente l’indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali, così che, decorsi quindici giorni, il Comune autorizzi, salvo espresso motivato diniego dell’interessato, la raccolta ed il trasporto dei materiali;
  • come produttore, al fine degli adempimenti amministrativi, il Comune di origine dei materiali;
  • che le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie assicurino, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio;
  • specifiche modalità di gestione per i materiali derivanti dall’evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto.

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