16
Feb2022

IL POTERE SOSTITUTIVO DEL PREFETTO IN MATERIA DI ABUSO EDILIZIO E LA COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE

L’art. 41, d.P.R. n. 380/2001, come riformato dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76, traferisce la competenza in materia di procedure di demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso – ai Prefetti che si avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico – progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio Civile. La disposizione ha innovato il sistema sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 380 concentrando in capo al Prefetto – in deroga, quindi, alle ordinarie competenze previste negli artt. 27 e ss. in capo ai Comuni, enti gestori dei vincoli e Regioni – il compito di curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n.46194 del 23/11/2021, in tema di reati urbanistici, ha specificato che il potere di intervento sussidiario del prefetto in relazione alla demolizione dei manufatti abusivi nel caso di inerzia dei comuni competenti, non ha sottratto al giudice dell’esecuzione il potere di provvedere alla sospensione o alla revoca dell’ordine di demolizione, trattandosi di attribuzione correlata all’esecuzione di un ordine impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna, in relazione al quale trova applicazione la regola generale stabilita dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen.

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