22
Nov2023

IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA IN TEMA DI RECINZIONI

Con la sentenza n. 9022 del 17 ottobre 2023 il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di recinzioni, soffermandosi, in particolare, sulla necessità di richiedere un idoneo titolo edilizio per la realizzazione delle stesse.

In argomento, occorre premettere che, la giurisprudenza amministrativa aveva già avuto modo di precisare che non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.

Di conseguenza, qualora la recinzione sia costituita da una mera rete metallica con stanti in ferro e/o in legno, la stessa non richiederebbe alcun titolo edilizio, trattandosi di un’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.

Nel caso in cui, invece, la recinzione sia costituita da una struttura stabile di notevole impatto urbanistico-edilizio, la stessa soggiacerebbe al permesso di costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha statuito che richiede il permesso di costruire, e non può ricondursi all’ambito della c.d. edilizia libera, una recinzione che riguarda un’area particolarmente estesa, in quanto lunga 30 metri per 50 metri, la quale non è composta solo da reti metalliche, poiché le stesse sono collocate su un cordolo che, seppur non particolarmente alto, si estende, comunque, per l’intero perimetro della recinzione.

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