29
Nov2023

PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI: LA PAROLA ALLA CONSULTA

TAR Lazio – Roma, ordinanza n. 17553 del 24/11/2023

Il Tar Lazio – Roma, con plurime ordinanze, in data 24 novembre u.s., a fronte di oltre mille ricorsi provenienti da società operanti nel settore dei dispositivi medici in ogni parte d’Italia in merito alla vexata quaestio del dovere retroattivamente imposto dal Legislatore alle aziende di rimborsare le regioni italiane per un importo superiore ai 4 miliardi di euro, ha sospeso il proprio giudizio interrogando la Corte Costituzionale sulla rispondenza della norma, art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, al dettato costituzionale.

Il giudice amministrativo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa relativa al payback dei dispositivi medici, con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione rilevando che le scelte legislative potrebbero risultare irragionevoli sotto molteplici profili.

Tale previsione normativa, ad avviso del Tar, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell’affidamento, della ragionevolezza e dell’irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

Vieppiù, per il giudice amministrativo, la norma in esame appare in contrasto con i parametri costituzionali di cui all’articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all’art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria.

Al contempo, la norma in questione per determinare l’ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l’intero reddito dell’impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata con la pubblica amministrazione. I giudizi, oggi pendenti innanzi al Tar, rimangono sospesi in attesi di un pronunciamento costituzionale alquanto rilevante anche per il futuro atteso che è notizia di questi giorni l’invio della nota del Ministero della Salute con cui si richiede alle Regioni di indicare entro e non oltre l’8 gennaio 2024 i dati riguardanti il payback per il triennio 2019-2021.

Copyright © 2023 Studio Legale Salvemini, All rights reserved