09
Giu2022

BENI CULTURALI “EMERGENTI”: GLI ARCHIVI LETTERARI DEL NOVECENTO

a cura della dott.ssa Tiziana Zanetti

Nell’ambito del genus “beni culturali” rientrano i beni di interesse archivistico, come stabilito dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 (d’ora in poi: Codice). All’interno di tale categoria, estremamente eterogenea, ci soffermiamo sugli archivi letterari del Novecento.

I grandi Autori del secolo scorso (si pensi ai numerosi anniversari che in questo anno li celebrano: da Pier Paolo Pasolini a Dino Buzzati per citarne alcuni), la loro produzione letteraria, la loro capacità di raccontare una società complessa come quella moderna, attribuiscono ai loro archivi un valore storico-documentario eccezionale.

Quali dunque le caratteristiche e le specificità di tali beni e, per quanto di nostra pertinenza, quali i profili giuridici più delicati e urgenti che li riguardano? Deve innanzitutto considerarsi la questione della proprietà pubblica o privata: nel primo caso sono beni culturali ex lege (si evidenzia che spesso gli archivi letterari, prodotti da soggetti privati, divengono oggetto di donazione, vendita o comodato da parte degli eredi dell’Autore, e in alcuni casi dell’Autore stesso, nei confronti di istituzioni pubbliche), nel secondo lo diventano ove intervenga la dichiarazione di interesse culturale. Vi si applicano dunque tutte le norme codicistiche in materia di tutela.

Ma è sul piano della fruizione che si segnala un aspetto particolarmente delicato ovvero quello della consultabilità sulla quale intervengono norme differenti: oltre alle previsioni degli artt. 122-127 del Codice, la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modificazioni) che interessa numerosi soggetti (si pensi, tra i numerosi casi, a quello di Istituti di cultura proprietari di archivi letterari e alla titolarità del diritto e all’ancora più complessa, ma “tipica”, ipotesi della presenza di corrispondenze epistolari con altri Autori o loro eredi), la normativa in materia di tutela della privacy vista la natura dei documenti che spesso contengono dati sensibili o “sensibilissimi” (relativi allo stato di salute, alla vita e all’orientamento sessuale).

Oltre al proprietario o possessore del bene, quali obblighi, anche sotto il profilo deontologico, per l’archivista/curatore e quali per il ricercatore che voglia consultarli per finalità di studio?

Il trascorrere del tempo (ricordiamo: la soglia è quella dei 70 anni) che, insieme alla “significatività”, rappresentano i due elementi fondamentali alla base delle scelte del legislatore per l’individuazione dei beni culturali impone, con urgenza, la conoscenza e il rispetto di norme specifiche, tra l’altro non sempre facilmente armonizzabili, nei confronti di nuove tipologie di beni – impropriamente ma si spera efficacemente – qui definiti “emergenti”.

Vale la pena ritornare sul tema.

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