05
Apr2023

CONOSCENZA NATURA DEL RIFIUTO E RESPONSABILITÀ DA ABBANDONO DI RIFIUTO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sentenza n. 270/2023, 13/03/2023

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sentenza n. 270/2023 è stato chiamato a decidere il caso di un ricorso promosso da una società avverso due ordinanze sindacali emesse ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 volte alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti depositati.

Secondo la tesi difensiva della ricorrente non si sarebbe verificata un’ipotesi di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti, bensì la realizzazione di un manufatto mediante l’impiego di un prodotto, peraltro certificato, senza che vi fosse da parte dell’autore della condotta un atteggiamento teso a “disfarsi” di un rifiuto. In particolare, secondo la ricorrente, il materiale rivelatosi rifiuto, sarebbe pervenuto in cantiere con certificati e prove attestanti la conformità del prodotto

Il punto di diritto di interesse attiene alla risoluzione del seguente quesito  occorre stabilire se il responsabile della violazione del divieto di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, possa essere individuato solo in chi abbia compiuto l’azione di deposito/spargimento dei rifiuti sul suolo prescindendo da ogni valutazione di colpevolezza, ovvero se si richieda anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, e quindi, nella fattispecie, la consapevolezza della natura di rifiuto del materiale depositato.

Secondo l’applicazione del principio del “chi inquina paga”, occorre operare una ricostruzione in senso soggettivo della responsabilità dell’operatore per violazione del divieto di abbandono di rifiuti. Tale particolare fattispecie costituisce infatti una forma di danno ambientale, a sua volta collocata in un sistema più generale di responsabilità ispirato a quella tradizionale aquiliana ex art. 2043 del codice civile (imperniata sulla clausola generale del «danno ingiusto» provocato da «qualunque fatto doloso o colposo»). Ebbene, sulla base di tale impianto, l’obbligo di adottare le misure è sempre posto a carico di colui che vi ha dato causa con dolo o colpa.

Si può dunque affermare che l’art. 192 TUA presuppone, di norma, una responsabilità quantomeno a titolo di colpa sia per l’autore della condotta di deposito e abbandono di rifiuti, sia per il proprietario del terreno.

Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la condotta della società non potesse essere considerata imprudente o negligente per il solo fatto di non aver disposto prove sui materiali impiegati, in quanto ciò non corrisponderebbe agli standard di diligenza che possono essere richiesti alla proprietaria-committente nei rapporti con un’altra impresa edile che svolge la sua attività professionale in modo almeno apparentemente corretto. È, pertanto, illegittima l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi impartita a un soggetto cui non possa essere mosso alcun rimprovero per l’utilizzo di sostanze che solo successivamente, in seguito a indagini di ARPA, sono risultate non conformi agli standard di produzione.

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