21
Giu2023

AIA E DISTILLERIE: I CHIARIMENTI DEL MASE

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 6, comma 13, D.lgs. 152/2006, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è necessaria per le installazioni che svolgono le attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del Codice dell’Ambiente, nonché per le modifiche sostanziali dei predetti impianti.

Tra le suddette attività, l’allegato in parola annovera anche l’industria chimica, facendo riferimento, sia alla fabbricazione di prodotti chimici inorganici, sia alla fabbricazione di prodotti chimici organici, come gli idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) e gli idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche.

Con interpello formulato ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, la Regione Umbria ha quindi chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alcuni chiarimenti in ordine alla necessità di AIA anche per le distillerie, intese come stabilimenti dediti alla lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, nonché di semilavorati per la produzione di alcoli di origine agricola, destinati o meno al consumo alimentare e caratterizzati da diverse fasi lavorative.

Sul punto, il Ministero ha precisato come dette attività rientrino nell’industria chimica, prevista dall’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006, e siano, pertanto, sottoposte all’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nei casi in cui vi sono processi di «fermentazione della materia prima o trasformazione chimica dei sottoprodotti» e le sostanze, prodotte su scala industriale e non destinate a consumo alimentare, sono «alcol etilico e acido tartarico».

Non solo, il Ministero ha anche precisato come, al fine di determinare i criteri che le Autorità devono utilizzare nelle suddette ipotesi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessario aver riguardo alla specificità del caso, senza dimenticare, tuttavia, che «ogni trasformazione chimica o biochimica è rilevante» (trasformazione biochimica degli zuccheri in alcol ovvero trasformazione di bitartrato di potassio in acido tartarico), a differenza, invece, delle mere trasformazioni fisiche (separazione per evaporazione).

Ne consegue, in conclusione, l’applicabilità, in presenza di alcuni precisi requisiti e presupposti, della disciplina AIA anche per le attività poste in essere da parte delle distillerie.

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