22
Giu2022

LA RIVINCITA DEL CHILOMETRO ZERO NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE. LE NUOVE NORME.

Entreranno in vigore tra pochi giorni e, precisamente, il 26 giugno, le norme volte a valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e quelli provenienti da filiera corta.

Con la Legge 17 maggio 2022, n. 6, infatti, il legislatore ha introdotto alcune specifiche disposizioni funzionali a favorire il consumo e la commercializzazione dei predetti prodotti, garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sull’origine e sulle specificità degli stessi.

Nello specifico, la norma in esame, oltre a fornire le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta, dispone che:

  • lo Stato, le regioni e gli enti locali possano prevedere misure per favorirel’incontro diretto tra i produttori di prodotti a chilometro zero o a filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva;
  • i comuni riservino agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta, almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco;
  • i comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli, possano riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato;
  • gli imprenditori agricoli possano, nel rispetto delle vigenti norme, realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta;
  • le regioni e gli enti, locali, d’intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possano favorire, all’interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;
  • sia istituito, con decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato – Regioni,  un logo «chilometro zero» e un logo «filiera corta», nonché  stabilite le relative condizioni e modalità di attribuzione, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque utilizzi gli stessi  in assenza dei requisiti richiesti ovvero utilizzi impropriamente le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o provenienti da filiera corta;
  • siano modificate le disposizioni del codice dei contratti pubblici in merito all’aggiudicazione dei servizi di ristorazione, attribuendo rilievo, tra il resto, alla qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici.

Copyright © 2022 Studio Legale Salvemini, All rights reserved