16
Dic2021

STREET ART OVVERO L’ARTE CHE (UNA VOLTA ANCORA) SFIDA IL DIRITTO

«Il muro, si sa, attira la scrittura» scriveva Roland Barthes per sintetizzare quel bisogno dell’uomo di comunicare, di lasciare un segno, una traccia.

Pur non essendo nostro compito affrontare il tema, attualissimo, dalla prospettiva semiologica o sociologica è proprio a partire dalla natura del “fenomeno” street art che nascono numerosi problemi (anche) per il diritto, pubblico e privato[1].

Risulta necessario, innanzitutto, definirla e distinguerla da altre forme d’arte simili: si tratta in particolare di quelle opere realizzate, senza preventiva autorizzazione, nello spazio urbano su supporti vari (muri, cassonetti..) di proprietà pubblica o privata, con strumenti e tecniche differenti (spray, stencil..). Un’arte site-specific, effimera, che scardina le categorie classiche a partire da quelle spazio-temporali.

Evidenziamo alcuni tra i numerosi interrogativi che investono il diritto costituzionale (con particolare riferimento al possibile conflitto tra gli artt. 9, 33, 42), penale (si tratta di un’espressione d’arte o di un atto vandalico?), civile (quali strumenti a tutela del dominus loci e quali dell’artista?) ecc.

Anche al diritto amministrativo vengono sottoposte questioni interessanti e complesse: nel caso di opere da tutelare, nonostante l’origine non autorizzata, può applicarsi la normativa di tutela (in specie il d.lgs. 42/2004) che però, ricordiamolo, fissa la data di esecuzione dell’opera a 70 anni e prevede che sia di autore non più vivente? Queste forme di arte contemporanea influenzano il giudizio, di natura tecnico-discrezionale, di riconoscimento dell’«interesse culturale»?. Un parere del giudice amministrativo (Parere Cons. St., 5 marzo 2018, n. 548/2018) a proposito di tale giudizio ne evidenzia l’«elevato grado di mutevolezza non solo nei diversi periodi storici, in base al cambiamento dei valori estetici dell’epoca, ma, nello stesso periodo, in virtù dell’estrema soggettività degli stessi (…) fruitori delle stesse che ha dato luogo a fatti di cronaca e al vivace dibattito tra gli stessi studiosi sulla stessa possibilità di qualificare certi «prodotti artistici» come «opere d’arte».

Ovvero l’Arte che (una volta ancora) sfida il Diritto.

Torneremo sul tema intervistando un Magistrato che si è occupato di una vicenda di street art “al limite”…


[1] Per l’approfondimento, tra i numerosi, si rinvia a: I. FERLITO, Diritto e street art. Profili comparatistici, Giappichelli 2019; A. SAU, Street art: le ragioni di una tutela, le sfide della valorizzazione, in «Federalismi.it», 6 ottobre 2021.

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