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Dic2021

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: cosa succede?

L’art. 192, D.lgs. 03/04/2006, n. 152 (c.d. Codice Ambiente) vieta le distinte condotte di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Ferme restando le sanzioni previste dalla norma citata attraverso un rinvio agli artt. 255 e 256 del Codice Ambiente e l’espressa previsione di una possibile responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la disciplina in commento prevede che il Sindaco possa adottare una ordinanza di rimozione, di avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile delle violazioni, nonché del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, “ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Sussiste, quindi, un regime di solidarietà tra chi ha commesso la violazione e il proprietario dell’area (o gli altri soggetti individuati dalla norma). La responsabilità di quest’ultimo, però, è subordinata a un serio accertamento fondato su presunzioni e nei limiti dell’esigibilità, dovendosi escludere la configurabilità di una responsabilità oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/04/2021, n. 3102).

Recentemente, poi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 26/01/2021 ha statuito che ricade anche sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del Codice Ambiente e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, pur escludendo un fenomeno successorio tra il fallito e il curatore. Non trattandosi di ordinanza extra ordinem, quella di cui all’art. 192 citato deve essere adottata “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

In tale ottica, risulta funzionale al contraddittorio e alla partecipazione dei soggetti interessati, l’istituto dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15/03/2021, n. 2171). Tale adempimento può essere escluso soltanto in presenza di situazioni contingibili e urgenti, secondo la specifica disciplina che regola l’istituto ex art. 191 Cod. Amb. e artt. 50 e 54 TUEL (cfr. Cons. Stato Sez. V, 26/04/2021, n. 3372).

L’uso delle ordinanze extra ordinem è peraltro, in linea generale, residuale (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, Sent., 12/07/2021, n. 725) rispetto all’uso delle ordinanze ex art. 192 Cod. Amb. o, secondo una parte della giurisprudenza, anche congiunto qualora la prima sia finalizzata al ripristino e la seconda alla sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11/01/2021, n. 344), previa idonea motivazione anche in ordine all’impossibilità in concreto di utilizzare lo strumento tipico o l’inadeguatezza dello stesso per far fronte alla situazione emergenziale.

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