03
Mag2023

QUALI RAGIONI ALLA BASE DELLA QUALIFICAZIONE COME “RIGETTO” DEL SILENZIO SULLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA?

Con la sentenza n. 42 del 16 marzo 2023, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), si è pronunciata in merito alla natura del silenzio che si forma, ai sensi della citata disposizione normativa, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Premesso che, mediante l’accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione comunale non compie apprezzamenti discrezionali, ma si limita a riscontrare la doppia conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, tale disposizione è interpretata dalla giurisprudenza amministrativa – nel tempo divenuta sostanzialmente unanime e condivisa anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 232 del 2017) – come previsione di una fattispecie di silenzio con valore legale di diniego della proposta istanza (cosiddetto silenzio-rigetto) e non come mera inerzia nel provvedere (cosiddetto silenzio-inadempimento).

La ratio del silenzio-rigetto viene rinvenuta in plurimi elementi.

In primo luogo, la previsione è ritenuta rispondente alla necessità della difesa del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la cui repressione costituisce attività doverosa per l’amministrazione a mente degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001.

In secondo luogo, la definizione del procedimento di sanatoria con i tempi certi del silenzio-rigetto si coordina con la disposizione dell’art. 45 T.U.E. relativa alla persecuzione penale degli abusi edilizi. Quest’ultima prevede la sospensione del procedimento penale sino alla decisione amministrativa sull’istanza di titolo in sanatoria, in ragione dell’effetto estintivo dei reati contravvenzionali derivante dal suo accoglimento; ma, al contempo, tale sospensione richiede un contenimento temporale non potendo il processo penale arrestarsi sine die.

Infine, la previsione del silenzio significativo è anche nell’interesse del privato, cui è in tal modo consentita una sollecita tutela giurisdizionale.

Fermo quanto sopra esposto in merito al piano procedimentale, per quanto attiene gli effetti sul piano processuale, dalla suesposta qualificazione del silenzio sull’istanza di sanatoria deriva che il privato, con l’impugnazione del provvedimento tacito, non può far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, attesa l’incompatibilità logica di tali vizi con la fattispecie del silenzio significativo, dovendo, piuttosto, dolersi del suo contenuto sostanziale di rigetto, vale a dire della tacita valutazione di insussistenza della conformità. Dall’assolvimento del richiesto onere probatorio, discende l’annullamento del silenzio-rigetto, con il conseguente obbligo dell’amministrazione a provvedere espressamente sull’istanza in termini conformi all’accertamento compiuto in sentenza.

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