27
Set2023

PUÒ ESISTERE LA SERVITÙ COATTIVA SU FONDO CON UN FABBRICATO IN COSTRUZIONE?

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 26293 dell’11 settembre 2023, ha sancito il principio per cui l’esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, prevista dall’art. 1051 c.c., u.c., per le case, cortili, giardini ed aie, si fonda sulla valutazione, compiuta dal legislatore, dell’eccessivo disagio causato al proprietario del fondo vicino dall’interferenza del confinante nel godimento di questo particolare tipo di beni caratterizzati dalla necessità di essere fruiti nella loro interezza in modo esclusivo per essere più comodi. Infatti, l’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode ricorre in riferimento alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi.

Nella imposizione di una servitù coattiva, la valutazione comparativa tra la compressione del diritto del proprietario del fondo servente e la preclusione alla attuazione del diritto del proprietario del fondo dominante deve essere, infatti, comunque compiuta a priori, con la considerazione di ogni potenzialità connaturata a ciascun diritto. È, dunque, sufficiente che il fondo intercluso possa essere collegato alla pubblica via mediante un passaggio alternativo che non implichi attraversamento di aree destinabili a case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti perché comunque operi l’esenzione dell’art. 1051 c.c., comma 4 anche quando la destinazione non abbia ancora trovato realizzazione.

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