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Dic2022

LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE PER DEMOLIRE UN MANUFATTO ANCHE SE COSTRUITO DA UNO DI ESSI

Con la sentenza n. 35457 del 2 dicembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la domanda di demolizione del muro di confine illegittimamente costruito dal confinante, ove proposta nei confronti del proprietario del fondo contiguo, ha natura reale; qualora il confinante sia coniugato in regime di comunione legale sussiste il litisconsorzio necessario con il coniuge, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell’immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall’autore dell’opera illegittimamente realizzata.

Nello stesso senso, si è ritenuto che la domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di entrambi, litisconsorti necessari, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né detto regime, né l’esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l’anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che prescinde perciò dall’individuazione dell’autore materiale dei lamentati abusi edilizi.

L’eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione Per tali ragioni, se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del chiamato in giudizio, pur se soltanto questi è l’autore delle opere, il contraddittorio deve esser integrato nei confronti di entrambi i comproprietari e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in Cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato.

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