06
Dic2022

IL CONSIGLIO DI STATO FA CHIAREZZA SULL’OFFERTA TECNICA

Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, nonché presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti.

Tanto premesso, con la sentenza n. 9047 del 24.10.2022, il Consiglio di Stato, sez. V, ha fatto chiarezza in materia di “offerta tecnica”, richiamando i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza:

  1. la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche, e la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche (Cons. Stato, sez. V, 20.07.2016, n. 3287);
  2. le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate (Cons. Stato, sez. V, 21.11.2017, n. 5392; sez. VI, 27.11.2014, n. 5890);
  3. nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né elementi consistenti della stessa o che consentano comunque di ricostruirla (Cons. Stato, sez. V, 24.01.2019, n. 612);
  4. nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché non facenti parte dell’offerta economica (come i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato), e, in quanto isolati e del tutto marginali rispetto a essa, non ne consentano la sua complessiva ricostruzione (Cons. Stato, sez. V, 12.11.2015, n. 5181; sez. VI, 27.11.2014, n. 5890);
  5. per integrare la violazione del divieto, gli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza o, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a permettere al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta, anche solo potenzialmente (Cons. Stato, sez. V, 02.08.2021, n. 5645; 17.05.2021, n. 3833; 29.04.2020, n. 273);
  6. anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione, alterandola o perlomeno rischiando di alterarla in astratto (Cons. Stato, sez. V, 24.01.2019, n. 612);
  7. il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta economica. In particolare, il giudice amministrativo deve procedere di volta in volta a una valutazione in concreto circa l’effettiva attitudine degli elementi dell’offerta economica resi anticipatamente noti a condizionare le scelte della commissione di gara (Cons. Stato, V, 02.05.2017, n. 1988; 29.02.2016, n. 824).

In conclusione, al fine di ritenersi integrata la commistione in parola si richiede che l’attitudine dei dati economici esposti nell’offerta tecnica a disvelare l’offerta economica, anche in via meramente potenziale, sia apprezzata in concreto dal seggio di gara.

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