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Giu2022

LE SORTI DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E DELLA CAPARRA… LA RISPOSTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con ordinanza n. 18392 dell’8 giugno 2022, la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha emesso il seguente principio di diritto “conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione  di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio”.

La vicenda prende le mosse da un preliminare di compravendita che non aveva visto la sua esecuzione in definitivo a causa di un comportamento inadempiente del promissario acquirente il quale, proprio a causa di detto inadempimento, era stato destinatario di una diffida ad adempiere. Nel successivo giudizio instaurato dalla parte acquirente per l’azione ex art. 2932 c.c. la parte veditrice chiedeva in via riconvenzionale la ritenzione della caparra. Il Tribunale di primo grado rigettava sia le domande principali che quelle riconvenzionali e condannava la proprietà alla restituzione della caparra, con compensazione delle spese legali; la decisione veniva confermata anche in sede di appello.

Seguiva ricorso per cassazione promosso dalla promissaria venditrice incentrato sul tema dei rapporti tra effetto risolutorio di diritto, ricollegato al decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere, la sorte della caparra confirmatoria e le successive condotte della parte non inadempiente che ha inviato la diffida, nei giudizi relativi alla risoluzione contrattuale.

La Corte ha statuito che la promissaria venditrice aveva correttamente reputato di non dover esercitare il diritto di recesso, avendo già ritenuto la caparra, e chiesto esclusivamente l’accertamento della risoluzione del contratto preliminare.

La disposizione da applicare era, dunque, l’art. 1385, comma 2, c.c., che sancisce la possibilità di recedere dal contratto, ritenendo la caparra, se la parte che l’ha versata si rende inadempiente. Da qui l’emissione del predetto principio di diritto.

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