13
Dic2023

LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI ALLA PROVA (DEI TEMPI)

a cura della Dott.ssa Tiziana Zanetti

Viviamo in un tempo di ipernutrizione di immagini, di ricerca a volte dissennata di “simbolicità” e il nostro patrimonio culturale si trova (sempre più) spesso coinvolto in tali fenomeni comunicativi che suggeriscono, tra gli altri, un interrogativo sostanziale: tutto questo è favorevole alla sua «tutela» e «valorizzazione»?

Quante volte ci è capitato di vedere un’opera d’arte “riprodotta” in riviste, magari in copertina, o più in generale “abbinata” a prodotti commerciali come abiti, profumi, automobili? Cosa accade quando queste opere sono «beni culturali» con quella portata valoriale e quell’importanza identitaria che discende dai più alti principi costituzionali? Proprio sul valore simbolico del bene si è fondata la pronuncia del Tribunale di Firenze del 20 aprile 2023 relativa all’utilizzo sulla copertina di una nota rivista dell’immagine del David di Michelangelo da parte della società convenuta dal MiC che «con la tecnica lenticolare ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale».

Precedentemente, confermando la spigolosità dell’argomento che già ci aveva occupati (L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEI NOSTRI «BENI CULTURALI»: ALCUNI PEZZI DEL DELICATO PUZZLE – Studio Legale Salvemini), il Tribunale di Venezia si era pronunciato sull’utilizzo dell’immagine dell’Uomo Vitruviano leonardesco per la realizzazione del relativo puzzle, condannando l’azienda produttrice per la mancata richiesta dell’autorizzazione alla riproduzione all’Accademia di Venezia, «quale custode del bene culturale», e per il mancato pagamento del relativo canone come stabilito dal D.lgs. 42/2004. Ricordiamo che sono in particolare gli artt. 107 e 108 del D.lgs. 42/2004 a disciplinare l’uso dell’immagine dei beni culturali.

Entrambe le sentenze imporrebbero un’analisi approfondita, che evidentemente qui rinviamo, così come rinviamo a brevissimo la questione (non semplice) dello scopo di lucro – elemento decisivo per l’applicazione dei diversi regimi di utilizzo delle immagini dei beni culturali – e della quantificazione dei corrispettivi per la riproduzione/uso dell’immagine degli stessi in consegna agli istituti e luoghi della cultura statale con particolare riferimento al D.M. 11 aprile 2023, n. 161.

Ciò che riteniamo qui di evidenziare, anche alla luce delle recenti elaborazioni dottrinali, è un passaggio della sentenza del “caso” fiorentino che chiarisce, sul piano dell’inquadramento giuridico e sistematico, che: «- al pari del diritto all’immagine della persona, positivizzato all’art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all’immagine anche con riferimento al bene culturale; – tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del D.lgs. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione».

In realtà entrambe le pronunce, anche se per vie argomentative diverse, riconoscono «“un diritto all’immagine del bene culturale” (…) e rappresentano un salto in avanti in termini di tutela, passando dalla logica proprietaria a quella personalistica. Il salto, peraltro, presenta degli indubbi profili problematici (…)[1]» che meritano tutta la nostra attenzione e sui quali ovviamente torneremo.


[1] A. BARTOLINI, Quale tutela per il diritto all’immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo), in «Aedon», Il Mulino, 2/2023.