12
Mag2022

IL «FURTO DI BENI CULTURALI»…FINALMENTE

a cura della Dott.ssa Tiziana Zanetti

Rocamboleschi, su commissione, con un piano strategico su larga scala, con lieto fine oppure ancora irrisolti, con partecipazione della criminalità organizzata, avvenuti in musei, in altri luoghi o istituti di cultura, in edifici di culto, in abitazioni private, riguardanti dipinti, sculture, beni archivistici, librari, numismatici, di interesse religioso: innumerevoli e non catalogabili, nella loro spesso complessa fenomenologia, i casi di furto di opere d’arte e di beni culturali. Fenomeno antichissimo che, attraversando i secoli, non si è mai interrotto, anzi.
Un dato che, per quanto possa attestare un (incoraggiante) trend decrescente del fenomeno negli ultimi anni, racconta una volta ancora della fragilità dei beni oggetto di sottrazione: nel 2020 sono stati 287 i furti in Italia con un andamento differente a livello di singola Regione (Fonte: Attività operativa 2020 C.C.T.P.C).

Come evidente il furto rappresenta altresì il reato presupposto della ricettazione: chi ruba un’opera lo fa per poi rivenderla, per trarne profitto, spesso nell’ambito di un mercato illegale ormai globalizzato. Sorprendente e preoccupante dunque la mancanza, fino all’entrata in vigore della L. 22/2022, della previsione di una figura autonoma di «furto di beni culturali», considerato in passato come furto comune aggravato. L’art. 518-bis oggi finalmente la prevede al comma 1, nella prima parte, riproducendo e specificando quanto previsto dall’art. 624 c.p. e poi affiancandovi, nella seconda parte, il contenuto dell’abrogato art. 176 del D.lgs. 42/2004 “Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato” (si tratta dei beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini la cui “culturalità” è scontata e presunta) così evidenziando e rafforzando la “vocazione” pubblica del patrimonio culturale e dunque la gravità dell’evento delittuoso. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 927 a 1500 euro.

Il secondo comma prevede una maggiore severità del trattamento sanzionatorio – da quattro a dieci anni la reclusione, da 927 a 2.000 euro la multa – sia in caso di una o più circostanze previste dall’art. 625, comma 1, sia nel caso di “furto archeologico” quando il reato sia commesso dal concessionario dell’attività di ricerca, «“soggetto qualificato” e munito (…) di una corona di specifici poteri e, corrispettivamente, di doveri determina[ndo] la particolare nota di disvalore del fatto, secondo lo schema tipico del reato proprio» (V. MANES, La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto, in AA.VV., Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, Giuffrè, 2015, p. 99. Il volume per quanto antecedente alla “riforma penale” costituisce un riferimento autorevole e prezioso (anche) per le proposte di ripensamento dei delitti in materia di beni culturali mobili.).

Copyright © 2022 Studio Legale Salvemini, Tutti i diritti riservati.